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Il testo del patto Molotov – Von Ribbentrop

AvMatteoWp2020-11-15T13:46:00+01:00Tag: Documenti storici|

Articolo I. Entrambe le Alte Parti contraenti si obbligano a desistere da qualsiasi atto di violenza, qualsiasi azione aggressiva, e qualsiasi attacco tra loro, individualmente o congiuntamente con altre Potenze.

Articolo II. Qualora una delle Alte Parti contraenti dovesse diventare l’oggetto di una azione bellica da parte una terza Potenza, l’altra Alta Parte contraente non darà in alcun modo il proprio sostegno a questa terza Potenza.

Articolo III. I governi dei due Alte Parti contraenti devono, in futuro, mantenere un continuo contatto gli uni con gli altri, ai fini di consultazione e per lo scambio di informazioni su problemi che riguardano i loro interessi comuni.

Articolo IV. In caso di dispute o conflitti che dovessero sorgere tra le Alte Parti Contraenti in nessuna modo le due nazioni parteciperà a qualsiasi raggruppamento di Potenze, che mira all’altro contraente.

Articolo V. In caso di dispute o conflitti che dovessero sorgere tra le Alte Parti contraenti su problemi di qualunque tipo, entrambe le parti dovranno risolvere tali controversie o conflitti esclusivamente attraverso amichevole scambio di opinioni, o, se necessario, attraverso l’istituzione di commissioni di arbitrato.

Articolo VI. Il presente trattato ha una durata di dieci anni, la validità del presente trattato verrà automaticamente prorogata per altri cinque anni, salvo che, una delle Alte Parti contraenti non si opponga entro un anno prima della scadenza del termine.

Articolo VII. Il presente trattato sarà ratificato nel più breve tempo possibile. Le ratifiche saranno scambiate a Berlino. L’accordo entra in vigore non appena viene firmato.

Protocollo segreto aggiuntivo

Articolo I. In caso di riassetto territoriale e politico nei settori appartenenti agli Stati baltici (Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania), il confine settentrionale della Lituania rappresenta il confine delle sfere di influenza della Germania e URSS. A questo proposito l’interesse della Lituania nella zona di Vilna è riconosciuto dalle Parti.

Articolo II. In caso di riassetto territoriale e politico delle aree appartenenti al stato polacco, le sfere d’influenza della Germania e dell’Unione Sovietica sono delimitate approssimativamente dalla linea dei fiumi Narev, Vistola e San. Il problema di sapere se gli interessi di entrambe le parti rendono auspicabile il mantenimento di un polacco Stato indipendente e come tale stato debba essere limitato, può solo essere risolto, solo nel corso di ulteriori sviluppi politici. In ogni caso entrambi i governi risolveranno la questione per mezzo di un accordo amichevole.

Articolo III. Per quanto riguarda l’Europa sud-orientale la parte sovietica reclama il suo interesse per la Bessarabia. La Germania dichiara il suo completo disinteresse per questi settori.

Articolo IV. Questo protocollo deve essere considerato da entrambe le parti come rigorosamente segreto.

Mosca, 23 agosto 1939.

Per il governo del Reich tedesco v. Ribbentrop

Plenipotenziario del governo dell’ U.R.S.S. V. Molotov

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